COSTITUZIONE ITALIANA
ARTICOLO 29
1- La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio.
2- Il matrimonio è ordinato sulleguaglianza morale
e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge
a garanzia dellunità familiare.
ARTICOLO 30
1- E dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire
ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
2- Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede
a che siano assolti i loro compiti.
3- La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni
tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei
membri della famiglia legittima.
ARTICOLO 31
1- La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze
la formazione della famiglia e ladempimento dei compiti
relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
2- Protegge la maternità, linfanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
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