CODICE CIVILE
LIBRO I DELLE PERSONE
E DLLA FAMIGLIA
TITOLO IV DEL MATRIMONIO
CAPO
III DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI ALL'UFFICIALE
DELLO STATO CIVILE
SEZIONE I
DELLE CONDIZIONI NECESSARIE PER CONTRARRE MATRIMONIO
ARTICOLO 84
I minori di età
non possono contrarre matrimonio.
Il tribunale, su istanza dell'interessato, accerta la sua
maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni
addotte, sentito il pubblico
ministero, i genitori o il tutore, può con decreto
emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al
matrimonio chi abbia
compiuto sedici anni.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli
sposi, ai genitori o al tutore.
Contro il decreto può essere proposto reclamo, con
ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci
giorni dalla
comunicazione.
La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa
in camera di consiglio.
Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine
previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.
ARTICOLO 85
Inderdizione
per infermità di mente.
Non può contrarre matrimonio l'interdetto per
infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è
soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere
che si sospenda la celebrazione del matrimonio;
in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché
la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata
in giudicato.
ARTICOLO 86
Libertà
di stato.
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato
da un matrimonio precedente.
ARTICOLO 87
Parentela, affinità,
adozione e affiliazione.
Non possono contrarre matrimonio fra loro:
1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi
o naturali;
2) i fratelli o le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel
caso in cui l'affinità deriva dal matrimonio dichiarato
nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata
la cessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l'adottato e i figli dell'adottante;
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il
coniuge dell'adottato.
I divieti contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono applicabili
all'affiliazione.
I divieti contenuti nei nn. 2 e 3 si applicano anche se il
rapporto dipende da filiazione naturale.
Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso
in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può
autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e
5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale.
L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso
indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da
matrimonio dichiarato nullo.
Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico
ministero.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto
dell'articolo 84.
ARTICOLO 88
Delitto.
Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle
quali l'una è stata condannata per omicidio consumato
o tentato sul
coniuge dell'altra.
Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata
la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino
a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
ARTICOLO 89
Divieto temporaneo
di nuove nozze.
Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo
trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla
cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.
Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del
precedente matrimonio siano stati pronunciati in baseall'articolo
3, numero 2, lettere b ed f , della legge 1° dicembre
1970, n. 898,e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato
nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei
coniugi.
Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito
il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio
quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza
o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito
non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti
lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto
dello articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87.
Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è
terminata.
ARTICOLO 90
Assistenza del
minore.
Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale o la corte
di appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore
speciale che
assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.
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