CODICE CIVILE
LIBRO I DELLE PERSONE
E DLLA FAMIGLIA
TITOLO IV DEL MATRIMONIO
CAPO
III DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI ALL'UFFICIALE
DELLO STATO CIVILE
SEZIONE II
DELLE FORMALITA' PRELIMINARI DEL MATRIMONIO
ARTICOLO 93
Pubblicazione.
La celebrazione del matrimonio
dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale
dello stato civile.
La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della
casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome,
la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi,
se essi siano maggiori o minori di età, nonché
il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve
anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome della
madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa
menzione.
ARTICOLO 94
Luogo della pubblicazione.
La pubblicazione deve
essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune
dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei
comuni di residenza degli sposi.
Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve
farsi anche nel comune della precedente residenza.
L'ufficiale dello stato civile
cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli
ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve
farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile
richiedente il certificato dell'eseguita pubblicazione.
ARTICOLO 95
Durata della
pubblicazione.
L'atto di pubblicazione resta
affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni,
comprendenti due domeniche successive.
ARTICOLO 96
Richiesta della
pubblicazione.
La richiesta della pubblicazione
deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da
essi ricevuto speciale incarico.
ARTICOLO 97
Documenti per
la pubblicazione.
Chi richiede la pubblicazione
deve presentare all'ufficiale dello stato civile un estratto
per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi,
nonché ogni altro documento necessario a provare la
libertà degli sposi.
Coloro che esercitano o hanno esercitato la potestà
debbono dichiarare all'ufficiale di stato civile al quale
viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la propria
personale responsabilità, che gli sposi non si trovano
in alcuna delle condizioni che impediscono il
matrimonio a norma dell'articolo 87, di cui debbono prendere
conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale
di stato civile, con ammonizione delle conseguenze penali
delle dichiarazioni mendaci.
La dichiarazione prevista al comma precedente è resa
e sottoscritta dinanzi all'ufficiale di stato civile ed autenticata
dallo stesso. Si applicano le disposizioni degli articoli
20, 24 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15.
In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma,
l'ufficiale di stato civile accerta d'ufficio, esclusivamente
mediante esame dell'atto integrale di nascita, l'assenza di
impedimento di parentela o di affinità a termini e
per gli effetti di cui all'articolo 87.
Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari,
l'ufficiale di stato civile provvede su loro domanda a richiederli.
ARTICOLO 98
Rifiuto della
pubblicazione.
L'ufficiale dello stato civile
che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia
un certificato coi motivi del rifiuto.
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che
provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
ARTICOLO 99
Termine per la
celebrazione del matrimonio.
Il matrimonio non può
essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la
pubblicazione.
Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni
successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.
ARTICOLO 100
Riduzione del
termine e omissione della pubblicazione.
Il tribunale, su istanza degli
interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre,
per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo
caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.
Può anche autorizzare, con le stesse modalità,
per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando
venga presentato un atto di notorietà con il quale
quattro persone, ancorché parenti degli sposi, dichiarano
con giuramento, davanti al pretore del
mandamento di uno degli sposi, di ben conoscere, indicando
esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza
dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano sulla loro
coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli
85, 86, 87, 88 e
89 si oppone al matrimonio.
Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà
la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza
della loro attestazione e sulla gravità delle possibili
conseguenze.
Quando è stata autorizzata l'omissione della pubblicazione,
gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio,
devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme
col decreto di autorizzazione, gli atti previsti dall'articolo
97.
ARTICOLO 101
Matrimonio in
imminente pericolo di vita.
Nel caso di imminente pericolo
di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile
del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio
senza pubblicazione e senza l'assenso del matrimonio, se questo
è richiesto, purché gli sposi prima giurino
che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di
dispensa.
L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio
il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita.
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