CODICE CIVILE
LIBRO I DELLE PERSONE
E DLLA FAMIGLIA
TITOLO IV DEL MATRIMONIO
CAPO
IV DEI DIRITTI E DOVERI CHE NASCONO DAL MATRIMONIO
ARTICOLO 143
Diritti e doveri
reciproci dei coniugi.
1- Con il matrimonio il marito
e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi
doveri.
2- Dal matrimonio deriva lobbligo reciproco alla fedeltà,
allassistenza morale e materiale, alla collaborazione
nellinteresse della famiglia e alla coabitazione.
3- Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle
proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro
professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della
famiglia.
ARTICOLO 143 BIS
Cognome della
moglie.
La moglie aggiunge al proprio
cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile,
fino a che passi a nuove nozze.
ARTICOLO 144
Indirizzo della
vita familiare e residenza della famiglia.
1- I coniugi concordano
tra loro lindirizzo della vita familiare e fissano la
residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e
quelle preminenti della famiglia stessa.
2- A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare lindirizzo
concordato.
ARTICOLO 147
Doveri verso i
figli.
Il matrimonio impone ad ambedue
i coniugi lobbligo di mantenere, istruire ed educare
la prole tenendo conto delle capacità, dellinclinazione
naturale e delle aspirazioni dei figli
|