CODICE CIVILE
LIBRO I DELLE PERSONE
E DLLA FAMIGLIA
TITOLO IV DEL MATRIMONIO
CAPO
III DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI ALL'UFFICIALE
DELLO STATO CIVILE
SEZIONE IV
DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
ARTICOLO 106
Luogo della celebrazione.
Il matrimonio deve essere celebrato
pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello
stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.
ARTICOLO 107
Forma della celebrazione.
L'atto di opposizione
deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente
il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere
l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale
nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.
L'atto deve essere notificato nella forma della citazione
agli sposi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel
quale il matrimonio deve essere celebrato.
ARTICOLO 108
Inapponibilita'
di termini e condizioni.
La dichiarazione degli sposi
di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può
essere sottoposta né a termine né a condizione.
Se le parti aggiungono un termine o una condizione l'ufficiale
dello stato civile non può procedere alla celebrazione
del matrimonio.
Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato,
il termine e la condizione si hanno per non apposti.
ARTICOLO 109
Celebrazione in
un comune diverso.
Quando vi è necessità
o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso
da quello indicato nell'articolo 106, l'ufficiale dello stato
civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'articolo
99, richiede per iscritto all'ufficiale del luogo dove il
matrimonio si deve celebrare.
La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione
e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione
del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu celebrato
invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale
da cui fu fatta la richiesta.
ARTICOLO 110
Celebrazione
fuori della casa comunale.
Se uno degli sposi, per
infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio
dello stato civile, è nell'impossibilità di
recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col
segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e
ivi, alla presenza di quattro
testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo
l'articolo 107.
ARTICOLO 111
Celebrazione
per procura.
I militari e le persone che per
ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate
possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.
La celebrazione del matrimonio per procura può anche
farsi se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi
motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione
risiede l'altro sposo. L'autorizzazione è concessa
con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero.
La procura deve contenere l'indicazione della persona con
la quale il matrimonio si deve contrarre.
La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari
e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra,
possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.
Il matrimonio non può essere celebrato quando sono
trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è
stata rilasciata.
La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del
matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura
ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione.
ARTICOLO 112
Rifiuto della
celebrazione.
L'ufficiale dello stato
civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio
se non per una causa ammessa dalla legge.
Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione
dei motivi.
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale che provvede
in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
ARTICOLO 113
Matrimonio celebrato
davanti a un apparente ufficiale dello stato civile.
Si considera celebrato davanti
all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato
celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità
di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente
le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della
celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva
tale qualità.
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