CODICE CIVILE
LIBRO I DELLE PERSONE
E DLLA FAMIGLIA
TITOLO IV DEL MATRIMONIO
CAPO
III DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI ALL'UFFICIALE
DELLO STATO CIVILE
SEZIONE III
DELLE OPPOSIZIONI AL MATRIMONIO
ARTICOLO 102
Persone che possono
fare opposizione.
I genitori e, in mancanza loro,
gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado
possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per
qualunque causa che osti alla sua celebrazione.
Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a curatela,
il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al
curatore.
Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona
che vuole contrarre un altro matrimonio.
Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'articolo
89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente
matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e,
se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il
matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.
Il pubblico Ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio,
se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l'infermità
di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa
dell'età, non possa essere promossa l'interdizione.
ARTICOLO 103
Atto di opposizione.
L'atto di opposizione
deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente
il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere
l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale
nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.
L'atto deve essere notificato nella forma della citazione
agli sposi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel
quale il matrimonio deve essere celebrato.
ARTICOLO 104
Effetti dell'opposizione.
L'opposizione fatta da chi ne
ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, sospende
la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata
in giudicato sia rimossa l'opposizione.
Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia
un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato
al risarcimento dei danni.
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