CODICE CIVILE
LIBRO I DELLE PERSONE
E DLLA FAMIGLIA
TITOLO IV DEL MATRIMONIO
CAPO
III DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI ALL'UFFICIALE
DELLO STATO CIVILE
SEZIONE VII
DELLE PROVE DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
ARTICOLO 130
Atto di celebrazione
del matrimonio.
Nessuno può reclamare
il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non
presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello
stato civile.
Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi,
non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.
ARTICOLO 131
Possesso di stato.
Il possesso di stato,
conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni
difetto di forma.
ARTICOLO 132
Mancanza dell'atto
di celebrazione.
Nel caso di distruzione o di
smarrimento dei registri dello stato civile l'esistenza del
matrimonio può essere provata a norma dell'articolo
452.
Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico
ufficiale o per un caso di forza maggiore l'atto di matrimonio
non è stato inserito nei registri a ciò destinati,
la prova dell'esistenza del matrimonio è ammessa, sempre
che risulti in modo non dubbio un
conforme possesso di stato.
ARTICOLO 133
Prova della celebrazione
risultante da sentenza penale.
Se la prova della celebrazione
del matrimonio risulta da sentenza penale, l'iscrizione della
sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio,
dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo
tanto ai coniugi quanto ai figli.
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