CODICE CIVILE
LIBRO I DELLE PERSONE
E DLLA FAMIGLIA
TITOLO IV DEL MATRIMONIO
CAPO
III DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI ALL'UFFICIALE
DELLO STATO CIVILE
SEZIONE VIII
DISPOSIZIONI PENALI
ARTICOLO 134
Omissione di pubblicazione.
Sono puniti con l'ammenda da
lire ottantamila a lire
quattrocentomila gli sposi e l`ufficiale dello stato civile
che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia
stata preceduta dalla prescritta pubblicazione.
ARTICOLO 135
Pubblicazione
senza richiesta o senza documenti.
È punito con l'ammenda
da lire quarantamila a lire
duecentomila l`ufficiale dello stato civile che ha proceduto
alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di
cui all`articolo 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti
dal primo comma dell`articolo 97.
ARTICOLO 136
Impedimenti conosciuti
dall'ufficiale dello stato civile.
L`ufficiale dello stato civile
che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta
qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è
punito con l'ammenda da lire centomila a lire seicentomila.
ARTICOLO 137
Incompetenza
dell'ufficiale dello stato civile.
Mancanza dei testimoni.
È punito con l'ammenda
da lire sessantamila a lire
quattrocentomila l`ufficiale dello stato civile che ha celebrato
un matrimonio per cui non era competente.
La stessa pena si applica all`ufficiale dello stato civile
che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza
la presenza dei testimoni.
ARTICOLO 138
Altre infrazioni.
È punito con l'ammenda
stabilita nell`articolo 135
l`ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene
alle disposizioni degli articoli 93, 95, 98, 99, 106, 107,
108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione
per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.
ARTICOLO 139
Cause di nullità
note a uno dei coniugi.
Il coniuge il quale, conoscendo
prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio,
l`abbia lasciata ignorare all`altro, è punito, se il
matrimonio è annullato, con l'ammenda da lire ottantamila
a lire quattrocentomila.
ARTICOLO 140
Inosservanza del
divieto temporaneo di nuove nozze.
La donna che contrae matrimonio
contro il divieto dell`articolo 89, l`ufficiale che lo celebra
e l`altro coniuge sono puniti con l'ammenda da lire quarantamila
a lire centosessantamila.
ARTICOLO 141
Competenza.
I reati previsti nei precedenti
articoli sono di competenza del tribunale.
ARTICOLO 142
Limiti d`applicazione
delle precedenti disposizioni.
Le disposizioni della
presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati
non costituiscono reato più grave.
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