sabato 27 aprile 2024
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CODICE CIVILE


LIBRO I
DELLE PERSONE E DLLA FAMIGLIA
TITOLO IV
DEL MATRIMONIO
CAPO III DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI PENALI



ARTICOLO 134
Omissione di pubblicazione.
Sono puniti con l'ammenda da lire ottantamila a lire
quattrocentomila gli sposi e l`ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione.


ARTICOLO 135
Pubblicazione senza richiesta o senza documenti.
È punito con l'ammenda da lire quarantamila a lire
duecentomila l`ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all`articolo 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell`articolo 97.



ARTICOLO 136
Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile.
L`ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito con l'ammenda da lire centomila a lire seicentomila.


ARTICOLO 137
Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile.
Mancanza dei testimoni.
È punito con l'ammenda da lire sessantamila a lire
quattrocentomila l`ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente.
La stessa pena si applica all`ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.



ARTICOLO 138
Altre infrazioni.
È punito con l'ammenda stabilita nell`articolo 135
l`ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli articoli 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.



ARTICOLO 139
Cause di nullità note a uno dei coniugi.
Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio, l`abbia lasciata ignorare all`altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con l'ammenda da lire ottantamila a lire quattrocentomila.


ARTICOLO 140
Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze.
La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell`articolo 89, l`ufficiale che lo celebra e l`altro coniuge sono puniti con l'ammenda da lire quarantamila a lire centosessantamila.

ARTICOLO 141
Competenza.
I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.


ARTICOLO 142
Limiti d`applicazione delle precedenti disposizioni.
Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave.

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